Sentenza del 25/10/2021 n. 7639/10 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Ticket sanitario: giurisdizione del giudice tributario

La competenza a decidere sulle controversie in materia di ticket sanitario spetta al giudice tributario. La CTR Campania, nel restituire il fascicolo al giudice di primo grado, il quale invece aveva declinato la giurisdizione, ha ritenuto che le controversie in materia di ticket sanitario rientrano nella competenza del giudice tributario in base all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992. In questo senso si sono espressi sia la Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sezioni Unite, ord. n. 123/2007) sia la Corte Costituzionale (sent. 238/2009). La Suprema Corte ha affermato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative a tutti i tributi, come il ticket sanitario, attraverso il quale il privato contribuisce alla spesa pubblica sanitaria. Inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo il quale ci troviamo di fronte ad un’obbligazione tributaria tutte le volte che la prestazione è doverosa, non sussiste un rapporto sinallagmatico ed è collegata ad una spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Testo integrale della sentenza