Sentenza del 11/02/2020 n. 198/3 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Termine breve di prescrizioni del credito erariale

Le pretese della PA si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, qualora l’esistenza del credito non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo.  
Con la sentenza in esame i giudici della CTR Piemonte,in riforma della sentenza di primo grado, accolgono l’appello del contribuente con il quale quest’ultimo eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito erariale poiché, dalla notifica delle cartelle esattoriali non impugnate e la data di notifica delle relative intimazioni di pagamento, è decorso il termine dei cinque anni senza alcun atto interruttivo del credito da parte dell’Ente impositore.  
Nello specifico, i giudici richiamano la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016  con la quale le sezioni unite della Cassazione affermano che le pretese della PA si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, qualora l’esistenza del credito non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo.

Testo integrale della sentenza