Sentenza del 20/10/2021 n. 1153/6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tassazione di tutti i redditi prodotti in Italia e all’estero per i soggetti residenti

Per i soggetti residenti devono essere sottoposti a tassazione tutti redditi prodotti in Italia e all’estero, laddove per i non residenti sono assoggettati a tributo i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. Lo dicono i giudici della CTR Toscana che, oltre alla definizione di “residente” ex art. 2, comma 1 del TU 917/86, richiamano i criteri previsti dall’art. 4 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Russia.  Secondo il collegio, dunque, si deve accordare preferenza allo Stato contraente nel cui territorio la persona fisica disponga, in maniera continuativa e non occasionale, di un’abitazione permanente. Detto criterio, come affermato dalla Corte di Cassazione, deve considerarsi risolutivo e prevalente rispetto agli altri previsti dalla Convenzione, in quanto tra essi sussiste un “rapporto di sussidiarietà, sicché l’applicazione del primo esclude quella del successivo” (Cass. civ. n. 26638/2017). Nel caso di specie la CTR Toscana ha confermato la sentenza di prime cure relativamente alla questione sulla doppia residenza dell’appellante, cittadino russo al quale è stata contestata l’irregolare compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione dei redditi.

Testo integrale della sentenza