Sentenza del 16/04/2021 n. 1980/13 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tassazione dell'assegno divorzile

Non è tassabile la somma ricevuta dall'ex coniuge qualora il suo ammontare sia talmente irrisorio, rispetto al dovuto, da non configurare adempimento dell'assegno divorzile. La CTR laziale ha, così, rovesciato le conclusione del giudice di primo grado e ritenuto illegittimo l'accertamento notificato al coniuge destinatario dell'assegno per non averlo inserito nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in esame l'ex coniuge, obbligato a versare una somma per il mantenimento dei figli e una per quello del coniuge, aveva, nei fatti, versato un importo complessivo assai inferiore a quello giudizialmente stabilito. In conclusione, pur imputando in parti uguali le somme tra figli e coniuge, la parte ricavata da quest'ultimo risulta, secondo i giudici, talmente esigua da non poter essere soggetta a tassazione.

Testo integrale della sentenza