Ordinanza del 31/03/2017 n. 8581/6 - Corte di cassazione

TARSU: il garage non può ritenersi di per sé improduttivo di rifiuti

L'esenzione dal pagamento della TARSU per le aree non idonee alla produzione di rifiuti è subordinata alla adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione atta a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione. La Suprema Corte, nel caso di specie, ribadisce il proprio orientamento più volte espresso secondo il quale, tra l'altro, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62), costituendo l'esenzione un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che detengono o occupano immobili (Cass. Ord. n. 17622/2016). Gli ermellini hanno, infatti, cassato la sentenza della CTR Sicilia che aveva riconosciuto il diritto all'esenzione per un'area coperta destinata alla custodia di autovettura, in forza della sola allegazione di tale destinazione da parte del contribuente.

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