Ordinanza del 03/05/2021 n. 1130/5 - Corte di cassazione

TARI: presupposto del tributo

La TARI è dovuta indipendentemente dall’utilizzo in concreto del servizio di smaltimento dei rifiuti. Alla luce di tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso da parte del Comune che aveva considerato, quale presupposto del tributo, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro produzione effettiva. Spiegano i giudici che la Tari è, infatti, un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti. Nel caso in esame il mancato utilizzo dei locali, da parte del contribuente, è un dato meramente soggettivo e del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo.

Testo integrale dell'ordinanza