Sentenza del 15/06/2021 n. 428/5 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

TARES in capo al gestore di un'attività commerciale all'interno di un edificio scolastico

Il gestore di un bar all'interno di un edificio scolastico è tenuto al pagamento dell'imposta sui rifiuti. La CTR piemontese, attraverso tale decisione, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ribaltato l'esito del giudizio di primo grado. Spiegano i giudici che l'esenzione di cui gode il Ministero della Pubblica Istruzione non è in alcun modo estendibile a chi all'interno delle strutture scolastiche svolga attività commerciali, anche se le stesse siano svolte in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica. Nel caso in esame, spiega la CTR, a nulla rileva che nel bando pubblico per l'aggiudicazione di bar e servizio ristoro fossero elencate le utenze da pagare (energia elettrica, acqua, riscaldamento) e tra queste non fosse inserita la TARES. L'estraneità al bando di aggiudicazione dell'obbligazione relativa al pagamento della tassa sulla raccolta dei rifiuti non giustifica, in definitiva, alcuna esenzione dalla stessa per l'aggiudicatario.

Testo integrale della sentenza