Sentenza del 21/03/2018 n. 337/6 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Taglio del cuneo fiscale per le società in regime di appalto

L’azienda di trasporto pubblico locale che riceve un mero corrispettivo chilometrico per il servizio, quale controprestazione nel sinallagma contrattuale dell'appalto, ha diritto alla deducibilità della somma forfettaria per costi del personale, riconosciuta dall’art. 1 comma 266 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296. La CTR del Veneto, ribadendo quanto già espresso dal giudice di prime cure, ha quindi affermato che la società, non operando in base ad una concessione traslativa ma sulla base di contratti d’appalto di servizio (artt. 18 e 19 del D.Lgs. n° 442 del 1997), deve ritenersi estranea al “regime di mercato protetto” e conseguentemente ha diritto ai rimborsi richiesti.

Testo integrale della sentenza