Sentenza del 21/03/2017 n. 1478/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Sussistenza del presupposto impositivo anche per i trust “opachi”

Il disponente di un trust costituito per scopi caritatevoli e filantropici è tenuto al pagamento dell'imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione sui beni immobili trasferiti al trust. La CTR Lazio ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo anche per i trust con beneficiari non individuati (c.d. opachi) in quanto, indipendentemente dal successivo trasferimento ai beneficiari finali, la "fuoriuscita" dei beni dal patrimonio del disponente si verifica da subito e deve essere assoggettato a tassazione. I giudici romani, in linea con il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4482 del 2016, hanno precisato che l'imposta sui vincoli di destinazione è una "nuova imposta" e tale affermazione, sotto il profilo impositivo, svincola la fattispecie dal precetto della mancanza di solidarietà, proprio delle imposte di successione e donazione, e la coniuga con il precetto proprio della tassazione degli atti, contenuto nell'art. 57, co. l del d.P.R. 131/86.

Testo integrale della sentenza