Sentenza del 07/08/2015 n. 3610/67 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Stabilimenti industriali: per la determinazione della rendita catastale vanno considerati anche gli impianti strutturalmente connessi.

I giudici bresciani della CTR lombarda, ribaltando quanto stabilito dai giudici di primo grado, si sono pronunciati su un interessante caso relativo alla determinazione della rendita catastale degli stabilimenti industriali.
Nello specifico l'Agenzia delle Entrate contestava alla società la mancata inclusione di alcuni impianti nel computo della rendita catastale dal momento che la nozione di opificio non è riferibile solo al fabbricato che funge da copertura degli impianti, ma costituisce un bene complesso inclusivo anche degli impianti di natura strutturale essenziali al funzionamento dello stesso.
I giudici, a supporto della tesi dell'Agenzia delle Entrate, citano la sentenza n. 162 del 2008 della Corte Costituzionale che richiama la nozione di "bene immobile per incorporazione" prevista dall'art. 812 c. 1 del c. c. (nella quale rientrano tutti gli impianti che, a prescindere dalla amovibilità, costituiscono componenti essenziali che contribuiscono alla funzione complessiva dell'opificio stesso) e la circolare n. 6 del 30-11-2012 dell'Agenzia del Territorio, in cui si afferma che "devono essere inclusi nella stima catastale gli altiforni, le pese, i montacarichi, i carri ponte, trattandosi di parti strutturalmente connesse all'impianto."

Testo integrale della sentenza