Sentenza del 29/05/2017 n. 1720/14 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Spetta all’artista dimostrare la non riferibilità dei propri movimenti bancari ad operazioni imponibili

Incombe sull’artista l’onere di provare che i movimenti sui propri conti bancari non siano riferibili a operazioni imponibili.  La CTR di Bologna, sposando la tesi dell’inversione dell’onere della prova contenuta nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2781/2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della CTP di Rimini che aveva al contrario sostenuto che l’onere della prova fosse a carico dell’Ufficio. Nel caso di specie il Collegio, dopo aver dimostrato che l’artista svolgesse una vera e propria attività professionale, in completa autonomia e unica fonte di adeguato  sostentamento, ha affermato che spetta allo stesso di giustificare in maniera dettagliata la provenienza dei versamenti effettuati sul conto corrente cointestato con la madre e l’estraneità degli stessi rispetto alla propria attività artistica.

 

Testo integrale della sentenza