Sentenza del 21/01/2019 n. 170/03 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Spese di lite escluse dall’immediata esecutività delle sentenze

L’esecutività immediata delle sentenze di cui all’art. 69 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non può essere applicabile anche alla condanna alle spese di lite in favore del contribuente.
In tal senso si sono espressi i giudici bolognesi decidendo su un contenzioso relativo al principio comunitario di divieto di aiuti di stato.
La CTR emiliana, pur consapevole della svolta operata dal legislatore con la riforma del citato art. 69 da parte del D. Lgs. 156/2015, ha deciso di superare una interpretazione letterale dello stesso per offrirne una costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della parità delle parti innanzi al giudice di cui all’art. 111 della Costituzione.
Argomentano i giudici che, pur avendo la novella apportata all’art. 69, introdotto l’immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna a favore del contribuente, tale novità non può riguardare anche le spese di lite, poiché l’art. 15, comma 2 sexies, D. Lgs. n. 546/1992 dispone che la riscossione delle spese di giudizio a favore dell’ente impositore avvenga solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
In conclusione ciò creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra contribuente e Amministrazione non rispettosa del dettato costituzionale.

Testo integrale della sentenza