Sentenza del 08/02/2023 n. 203/10 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia-Romagna

Sospensione facoltativa del processo tributario

In tema di rapporti tra giudizio tributario e altra controversia pendente, il giudice tributario non è tenuto a sospendere il processo se la questione incidentale non è determinante ai fini della decisione. Da tale principio, seguito dai giudici di legittimità (Cass. civ., sez. trib., 30/06/2021, n. 18395; Cass. civ., sez. trib., 28/11/2019, n. 31112) si evince che l’art. 39 del D. Lgs. 546/1992 prevede la necessità della sospensione del giudizio tributario in alcuni casi tassativi e se dalla definizione di essi dipenda la definizione della controversia tributaria. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la pendenza di un giudizio di querela di falso proposto da controparte, poiché risultava inidoneo ad incidere sui presupposti della controversia.

Testo integrale della sentenza