Sentenza del 19/01/2018 n. 1312/5 - Corte di cassazione

Sospensione cautelare: dovuti gli interessi in caso di soccombenza

La cessazione degli effetti della sospensione cautelare successiva alla sentenza di merito reiettiva del ricorso comporta la possibilità di procedere alla riscossione coattiva degli interessi maturati nel periodo di sospensione. La Corte di Cassazione così respinge le doglianze del contribuente che, tra i propri motivi di ricorso, aveva anche citato il comma 8 bis dell’art. 47 D. Lgs n. 546 del 1992 secondo il quale “durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa”. La Suprema Corte al riguardo afferma che tale innovazione non introduce l’applicazione di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione legislativa, andavano esclusi, ma solo parifica il tasso di interesse applicabile a quello che sarebbe stato da applicare nel caso si fosse trattato di sospensione amministrativa.

Testo integrale della sentenza