Sentenza del 11/01/2021 n. 21/8 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Società esterovestita e responsabilità dell’amministratore

In materia di sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di cui è titolare una persona giuridica, è esclusa la responsabilità concorrente della persona fisica, rappresentante o amministratore della società (Cass. n. 9448/2020), a meno che quest’ultimo “abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio''(Cass. n 12334/2019). In base a tale principio, la CTR per l’Emilia Romagna ha accolto l’appello della contribuente e annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Nel caso in esame, i giudici hanno evidenziato la differenza tra società esterovestita che, come avvenuto nella fattispecie, svolge un’attività effettiva e coerente con i fini sociali, e società schermo, escludendo la responsabilità concorrente dell’amministratore. Quest’ultimo, infatti, ha sì indicato una fittizia sede sociale all’estero, ma non ha costituito una società paravento volta a coprire lo svolgimento di attività per meri interessi personali.

Testo integrale della sentenza