Sentenza del 08/06/2021 n. 789/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Società e legittimazione ad agire del rappresentante

Nel processo tributario è privo di “legitimatio ad causam” l’amministratore di fatto di una società di capitali che abbia operato nell'interesse di que-sta, senza ricoprire alcun ruolo formale nell’ambito della governance dell’ente. In base a tale principio la CTR di Bari ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’appellante secondo il quale la notifica dell’avviso di accer-tamento riferito alla società fosse un atto “non indifferente” nei suoi con-fronti. Spiegano i giudici pugliesi che solo nel caso in cui la rappresen-tanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile se-condo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto (art. 62 del D.p.r. 600/73). Nel caso di specie a nulla rileva l’orientamento di Cassazione, delineato dalla sentenza 15742/2014 e citato dall'appellante, relativo all'equiparazione tra le due figure, ma nel diverso ambito della notifica degli atti impositivi.

Testo integrale della sentenza