Sentenza del 24/06/2016 n. 3766/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Società cessata: il diritto al rimborso Iva si trasferisce ai soci "pro quota"

La controversia riguarda la domanda di rimborso integrale di un credito Iva, avanzata da tre dei quattro ex soci di una società cessata. In appello l'Ufficio ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, a suo dire, non legittimati ad agire per l'intero rimborso del credito Iva. La CTR milanese, aderendo ai principi recentemente enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS. UU., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951), ha statuito, in caso di società cessata, che il diritto di credito della stessa si trasferisce ai soci che possono invocarlo "pro quota". Nel caso di specie, come da visura prodotta in atti, i soci ricorrenti, titolari ciascuno di una quota pari al 25%, possono agire per i soli tre quarti del credito spettante alla società a titolo di rimborso.

Testo integrale della sentenza