Sentenza del 23/11/2020 n. 144/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Silenzio dell’amministrazione sull’istanza di autotutela

E’ inammissibile il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di autotutela. L'inerzia dell'amministrazione finanziaria su tale istanza è, infatti, un mero contegno omissivo, non qualificato, contro il quale le forme di tutela del privato sono ben diverse da quelle dell'impugnazione del silenzio. In base a tale principio la CTR perugina ha respinto l’appello del contribuente e confermato quanto già asserito dal collegio giudicante di primo grado. Nel caso di specie il silenzio riservato dall’amministrazione all’istanza del privato, in merito a rimborso di tributi, sanzioni, interessi ed altri accessori non dovuti, si concretizza, infatti, in un silenzio non giuridicamente qualificato e, di conseguenza,  non previsto quale atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992.

Testo integrale della sentenza