Sentenza del 20/07/2018 n. 1037/4 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Si paga l’IVA sulla merce rubata all’acquirente nel territorio italiano prima del trasferimento all’estero
In caso di furto di merce destinata all’esportazione, l’IVA è dovuta se il furto avviene nel territorio italiano e l’acquirente ha già la disponibilità della merce. Alla luce di tale principio, la Commissione Tributaria Regionale di Genova, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio, asserendo che la cessione della merce deve considerarsi conclusa nel momento in cui l’acquirente ottiene la disponibilità dei beni oggetto di esportazione. Secondo i giudici liguri a nulla valgono le doglianze del contribuente relative all’esimente derivante dalla “causa di forza maggiore” (Cass. 15445/2001), poiché al momento del furto la merce non era più nella disponibilità dell’esportatore. Nel caso di specie, inoltre, non risultano pertinenti i riferimenti alla giurisprudenza unionale invocati dal contribuente (CGUE 435/C del 14/07/2015) poiché connessi al caso di furto subito direttamente dall’esportatore.
Testo integrale della sentenza