Sentenza del 09/02/2021 n. 178/4 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Separazione coniugale e agevolazioni in materia di imposta di bollo

Nell’ambito della separazione coniugale accedono alle esenzioni di cui alla Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, tutti gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale. Alla luce del principio esposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3110/2016, infatti, tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di “negoziazione globale", compresi i trasferimenti mobiliari o immobiliari, volti a definire la crisi coniugale destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono usufruire della citata esenzione. Nel caso di specie la CTR marchigiana ha, dunque, ritenuto priva di pregio la motivazione dell’Ufficio che aveva giustificato la ripresa a tassazione dell’imposta di bollo in ragione dell'omessa esposizione delle scritture private nella sentenza di separazione e negli atti di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Testo integrale della sentenza