Sentenza del 29/01/2015 n. 176/11 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

L’obbligo di motivazione della cartella esattoriale si estende anche alle modalità di calcolo degli interessi.

I giudici di Bari, rifacendosi a un principio già a più riprese ribadito  dalla Corte di Cassazione, affermano che l'intimazione di pagamento che indichi solo l'ammontare complessivo e non riporti le modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione privi il contribuente della possibilità di esercitare correttamente il suo diritto di difesa. Quest'ultimo, infatti, specie quando gli interessi risalgono a molti anni addietro, non è chiaramente posto nelle condizioni di poter comprendere la formazione di tali somme. In conclusione, in tal caso, l'intimazione di pagamento si configura come illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 7 della legge n. 212/2000. 

Testo integrale della sentenza