Sentenza del 07/06/2018 n. 618/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Sempre valida la notifica via PEC del ricorso in appello indipendentemente dalle modalità di notifica utilizzate in primo grado

La notifica a mezzo pec dell’appello è valida se intervenuta successivamente all'istituzione del Processo Tributario Telematico, anche se tali modalità di notifica e deposito non erano valide al momento del ricorso di I grado.
Secondo i giudici abruzzesi per il giudizio d’appello con l’entrata in vigore del PTT “non valgono le regole vigenti all'epoca del giudizio di primo grado, quando tale modalità non era ancora attiva”.

Testo integrale della sentenza