Ordinanza del 07/09/2018 n. 21767/6 - Corte di cassazione

Sempre garantito il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati

In tema di tributi armonizzati la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che tali ragioni si rivelino non puramente pretestuose. La Suprema Corte, muovendo da tale principio che spiega la basilare distinzione sul tema del contraddittorio endoprocedimentale operata dalle Sezioni Unite sui tributi armonizzati e non (SS.UU. 9 dicembre 2015, n. 24823), ha accolto il motivo di ricorso della società contribuente esclusivamente con riguardo all’IVA. Nel caso in esame la ricorrente aveva, infatti ,denunciato violazione degli artt. 10 e 12 della L. n° 212/2000, avendo l’amministrazione finanziaria emesso gli avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA senza consentire la previa attivazione del contraddittorio sui rilievi che hanno poi determinato gli atti impositivi.

Testo integrale dell'ordinanza