Sentenza del 20/11/2015 n. 4832/25 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Se la violazione è addebitabile al professionista il contribuente non è sanzionabile.

La CTR palermitana si è pronunciata su un ricorso in appello presentato da un contribuente soccombente in primo grado per un contenzioso relativo ad alcuni avvisi di accertamento irrogati per omessa presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi.
L'appellante, oltre ad eccepire che la mancata presentazione delle dichiarazioni era imputabile esclusivamente ad una condotta lesiva del consulente che non aveva provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi, dichiarava di averne ricevuto copia e aver ritenuto in buona fede adempiuto l'obbligo.
I giudici di appello, allineandosi al consolidato orientamento della Suprema Corte (2813/2013 e 2360/2012), affermano la non punibilità del contribuente quando la violazione sia esclusivamente addebitabile al professionista incaricato e a patto che lo stesso sia stato regolarmente denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Testo integrale della sentenza