Sentenza del 03/01/2018 n. 5/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Sconto fiscale sui costi di riqualificazione energetica anche per gli immobili concessi in locazione.

La detrazione dei costi di riqualificazione energetica, ex art. 1, commi 344 e seguenti della legge n. 296 del 2006, spetta anche per gli immobili non utilizzati in proprio e non strumentali ad attività di impresa. Con tale principio i giudici di Bolzano hanno respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che sul punto sosteneva, in base alle proprie risoluzioni nn. 303/E e 348/E del 2008, che all’agevolazione fiscale concessa dovesse corrispondere necessariamente una effettiva riduzione dei consumi energetici per l’impresa diretta beneficiaria dell’agevolazione. A giudizio del collegio tirolese, infatti, la ratio della norma non è quella di limitare i costi deducibili per spese di riscaldamento, ma è di più ampio respiro rispondendo, in effetti,  all’interesse pubblico di risparmio di risorse e di riduzione di emissioni atmosferiche.

Testo integrale della sentenza