Sentenza del 07/02/2018 n. 41/1 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Sanzioni non disapplicabili in assenza di specifica richiesta

Il giudice tributario non può rilevare d’ufficio l’esistenza di una esimente in mancanza di una domanda del contribuente, per cui, in assenza di specifica domanda di parte, non può essere disposta l’inapplicabilità delle sanzioni. In base a tale principio i giudici della CTR molisana hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva dedotto un evidente error in judicando da parte del primo giudice che, nell’accogliere parzialmente il ricorso del contribuente, aveva altresì disapplicato le sanzioni irrogate in mancanza di specifica richiesta di parte. In conclusione, seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto, affinchè si possa procedere all’annullamento delle sanzioni irrogate è necessario che il contribuente deduca “tempestivamente la relativa questione nel giudizio, la quale non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all’ordinario principio della domanda e non rilevabile d’ufficio” (Cass. sentt. nn. 1570 del 28-01-2015 e 22524 del 02-10-2013).

Testo integrale della sentenza