Sentenza del 03/02/2020 n. 365/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Sanzioni in caso di credito d’imposta non spettante

Quando il credito d’imposta è esistente ma il suo utilizzo avviene in misura superiore a quello spettante si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Nell’ambito dell’irrogazione di sanzioni tributarie non penali irrogate nei confronti del contribuente, che abbia indebitamente utilizzato in compensazione un credito di imposta, infatti, il legislatore ha operato un’importante distinzione tra credito “non spettante”, come nel caso di specie, e “credito inesistente”. A quest’ultima fattispecie, precisano i giudici bolognesi, appartengono, invece, i casi in cui manca del tutto il presupposto costitutivo del credito e la sanzione irrogata varia dal 100 al 200 % della misura del credito.

Testo integrale della sentenza