Sentenza del 17/04/2018 n. 1045/4 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Rogatoria internazionale e clausola di specificità nel processo tributario

La documentazione acquisita dall’amministrazione finanziaria in violazione della clausola di specialità apposta in seguito a rogatoria dall’autorità estera è utilizzabile laddove detta violazione non riguardi un diritto fondamentale di rango costituzionale. In base a tale principio la CTR emiliana ha ribaltato l’esito della sentenza di primo grado ed ha accolto l’appello dell’Ufficio. I giudici bolognesi, infatti, si sono espressi in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso” (Cass. sent. n° 24923 del 28/06/2011 e Cass. sent. n° 8605 del 28/04/2015). Nel caso di specie l’interesse leso, relativo all’osservanza delle convenzioni internazionali, non può dirsi compreso tra i diritti fondamentali di rango costituzionale quali ad esempio l’inviolabilità del domicilio o l’intangibilità della libertà personale.

Testo integrale della sentenza