Sentenza del 21/10/2020 n. 1106/3 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Rivalutazione dei terreni e imposta sostitutiva

In tema di agevolazione fiscale relativa alla rivalutazione del valore dei terreni, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva al 4%, non è ammessa la revoca dell’opzione del contribuente (art. 7 l. 448/2001), in seguito ad un evento sismico che ha reso la scelta antieconomica. L’opzione in questione, infatti, in quanto volta a realizzare un possibile futuro risparmio di imposta, reca con sé una ineliminabile percentuale di ischio. In base a tale principio, la CTR per l’Emilia-Romagna ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie il collegio ha evidenziato che, poiché la rivalutazione dei terreni è basata su una perizia giurata,il ripensamento del contribuente sul versamento dell’imposta sostitutiva non è assimilabile all'emendabilità della dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni e ha escluso la restituzione del tributo sostitutivo già versato.

Testo integrale della sentenza