Sentenza del 14/01/2021 n. 6/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riqualificazione del conferimento di ramo di azienda in compravendita di terreni

I beni oggetto del contratto di cessione di ramo d’azienda devono avere un collegamento coerente e diretto con l’attività produttiva dell’impresa cedente e un’utilità funzionale all’attività dell’azienda cessionaria. E’ quanto affermato dalla CTR per la Toscana, nel solco della giurisprudenza di legittimità che individua, quale elemento costitutivo e qualificante della cessione, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, intesa quale “capacità, già al momento dello scorporo del complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi”, senza necessità di integrazioni del cessionario (Cass. 1769/2018). Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto elusiva, ai sensi dell’art. 10-bis l. 212/2000, l’operazione di conferimento di terreni e oneri di urbanizzazione dal lato attivo e di debiti per caparra e fondo di rivalutazione terreno dal lato passivo in cambio di quote azionarie. Pertanto la CTR fiorentina ha concluso per la riqualificazione dell’intera operazione come compravendita di terreni.

Testo integrale della sentenza