Ordinanza del 30/07/2020 n. 16457/SSUU - Corte di cassazione

Riparto di giurisdizione in materia di revoca di bonus fiscale

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul riparto di giurisdizione in tema di controversie dirette a ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un bonus fiscale. Le fattispecie in cui “l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione” concernono posizioni di diritto soggettivo e sono, pertanto, devolute al giudice ordinario. Nei casi in cui, invece, “la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico” è competente il giudice amministrativo.

Testo integrale dell'ordinanza