Sentenza del 26/02/2018 n. 235/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Rinnovazione dell’avviso di accertamento annullato in autotutela anche senza sostanziali elementi di novità

L’amministrazione finanziaria, in virtù del potere di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, è legittimata alla rinnovazione dell’avviso di accertamento annullato in sede di autotutela. Attraverso tale interpretazione dell’art. 43 del D.P.R. n° 600 del 1973, offerta dalla Suprema Corte con la sentenza n° 21820/2017, la CTR di Catanzaro ha ribaltato l’esito del giudicato di primo grado e accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I giudici calabresi, rifacendosi all’orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza 25023/2016, hanno tra l’altro affermato che, in caso di avviso di accertamento annullato in autotutela poiché adottato senza rispettare il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della Legge 212 del 2000, la rinnovazione è soggetta all’originario termine decorrente dal rilascio della copia del pvc da parte degli organi di controllo, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell’atto. Nel caso di specie il contribuente aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del su citato art. 43 in quanto non rivestiva la natura di accertamento integrativo poiché privo, al proprio interno, di sostanziali elementi di novità.

Testo integrale della sentenza