Ordinanza del 06/05/2016 n. 943/32 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 58 c. 2 del D.Lgs. 546/92.

E' rimesso al giudizio di legittimità costituzionale il c. 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92 riguardante la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Nei fatti, la CTP di Napoli accoglieva il ricorso di un contribuente avverso un preavviso di fermo amministrativo per mancata prova documentale della notifica di dieci cartelle di pagamento.

Proponeva appello la società di riscossione producendo, in tale sede, la documentazione relativa alla notifica delle citate cartelle. La CTR campana, in sede di trattazione dell'appello, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale in ordine al disposto dell'art. 58 c. 2 del D.Lgs. 546/92, ritenendola strettamente funzionale alla decisione della controversia.

I giudici napoletani motivano la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità posta, con riferimento alla norma de quo: in primo luogo rispetto agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto determinerebbe "una disparità di trattamento delle parti con intollerabile sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore ed in danno della controparte, limitando e compromettendo la sua difesa per effetto dell'indubbia sottrazione di un grado di giudizio alla sua posizione processuale" e, in secondo luogo, rispetto all'art. 117, c. 1, Cost. per quanto derivante dai vincoli imposti dall'art. 6 CEDU che sancisce il diritto ad un processo equo.

Testo integrale dell'ordinanza