Sentenza del 28/02/2018 n. 121/4 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Rimborso del credito IVA nel rispetto del principio di neutralità fiscale.

Il credito IVA deve essere rimborsato sempre integralmente al fine di compensare l’eventuale svantaggio economico subito dal soggetto passivo. A questa conclusione sono i giunti i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea offrendo, alla luce del principio di neutralità fiscale, una chiara interpretazione dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Si legge in sentenza che nel rispetto della libertà di cui dispongono gli stati membri nello stabilire le modalità di rimborso dell’eccedenza IVA, queste ultime devono essere sempre orientate all’integrale recupero entro un termine ragionevole del credito esistente. In conclusione, in applicazione del diritto nazionale, non è possibile nessuna riduzione dell’importo degli interessi normalmente dovuti su un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non rimborsata nei termini, “quando tale riduzione sia invocata per circostanze non imputabili al soggetto passivo, quali l’elevato ammontare di tali interessi rispetto all’importo dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto, la durata e le cause del ritardo nel rimborso nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo”.

Testo integrale della sentenza