Ordinanza del 21/08/2020 n. 17495/6 - Corte di cassazione

Rimborso credito IVA in caso di cessazione di attività

La richiesta di rimborso del credito IVA, relativa all’eccedenza d’imposta maturata da società cessata, si prescrive nel termine di dieci anni (D. P. R. 633, del 1972, art. 30 comma 2). E’ a tal fine necessario, spiega la Suprema Corte, che il credito d'imposta maturato dal contribuente sia stato correttamente compilato il corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"). Tale adempimento, infatti, configura, in coerenza con l’orientamento della giurisprudenza eurounitaria “formale esercizio del diritto” (Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C- 438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività),. In base a tale lettura, concludono i giudici di Cassazione, deve ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, “in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21”.

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