Ordinanza del 21/07/2017 n. 18089/5 - Corte di cassazione

Rimborsi IRPEF: il termine di decadenza decorre sempre dalla data del versamento.

L’indebito tributario è sempre soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta a prescindere dalla ragione della non debenza. La Corte di Cassazione, nel ribadire tale principio, già più volte dalla stessa affermato (ex multis SS.UU. n. 13676/2014), riporta anche l’intervento sul tema della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo il quale “il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96). Nel caso di specie la Suprema Corte ha, dunque, ritenuto infondata la censura del ricorrente che contestava la decisione della CTR di far decorrere il termine di decadenza sull’istanza di rimborso delle trattenute IRPEF dalla data del versamento di queste ultime, anziché da quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte di giustizia che ha sancito l’esistenza di un contrasto tra normativa interna e legislazione europea.

Testo integrale della sentenza