Sentenza del 25/10/2018 n. 1698/6 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rettifiche alla detrazione IRPEF per interventi di risparmio energetico solo mediante avviso di accertamento

I casi indicati  nell’art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973, nei quali è consentito all'Ufficio tributario l'iscrizione a ruolo dei tributi, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento. In base a tale assunto la CTR del Piemonte ha annullato la cartella impugnata dal contribuente qualificando la tesi dell’Agenzia delle Entrate come compressiva dei diritti di difesa del cittadino. Secondo i giudici torinesi, invece, dal momento che il caso comportava  valutazioni e interpretazioni di merito, l’Ufficio avrebbe dovuto adottare un avviso di accertamento ai sensi degli artt. 38-43 del D.P.R. n. 600/73. Nel caso in esame, infatti, la controversia traeva origine dal controllo formale ai sensi dell’art 36ter D.P.R. 600/73, con cui l’Ufficio aveva rettificato l’importo al rigo E38 “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico” senza tradurre la propria azione in un avviso di accertamento.

Testo integrale della sentenza