Sentenza del 25/01/2016 n. 345/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni tributarie sorte sino alla cessione della quota.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso di un contribuente contro la cartella di pagamento relativa ad un avviso di accertamento emesso nei confronti della società di cui aveva rivestito la qualità di socio accomandatario. La CTR di Roma, in linea con la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.6230/2013; 20447/2011; 8649/2010), rovescia l'esito della sentenza di primo grado. Sul punto, infatti, con riguardo alle società di persone si è ritenuto di generale applicazione l'art. 2990 c.c., in forza del quale un socio di una società in nome collettivo (applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù dell'art. 2315 c.c.), che cede la propria quota, risponde, sia pure sussidiariamente, nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, sorte sino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento, anteriore, in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione stessa.

Testo integrale della sentenza