Sentenza del 21/06/2017 n. 146/3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Responsabilità del fornitore del sedicente esportatore abituale

Non è sostenibile l’assoluta deresponsabilizzazione del fornitore dell’esportatore abituale nell’effettuare operazioni commerciali in regime di non imponibilità. La CTR di Trieste si è pronunciata su un complesso caso relativo alla responsabilità del fornitore dell’esportatore abituale che rilascia una dichiarazione d’intento falsa, vale a dire in assenza dello “status” di esportatore abituale. Le disposizioni di riferimento (art. 8, comma 3, D.P.R. 633/1972 e art. 7, comma 3, D. Lgs. 471/1997), sebbene sembrino orientate a ritenere come unica fattispecie di responsabilità in capo al fornitore quella relativa all’effettuazione di operazioni senza pagamento del tributo in mancanza della dichiarazione d’intento, lasciano comunque aperta la posizione di responsabilità del fornitore laddove sia consapevole della falsità della dichiarazione d’intento. Quest’ultimo sarebbe, infatti, quanto meno tenuto a dimostrare la propria totale estraneità agli intenti fraudolenti del sedicente esportatore abituale. Nel caso di specie i giudici friulani, ritenendo non sufficienti gli elementi di prova apportati dall’Ufficio al fine di sostenere la consapevolezza del fornitore nella presunta frode, rigettano l’appello dell’Ufficio e confermano la decisione dei giudici di prime cure.

Testo integrale della sentenza