Sentenza del 13/01/2020 n. 13/3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Responsabilità del commercialista

L’esenzione da responsabilità sanzionatoria della società s.r.l. non è esclusa se in sede di accertamento fiscale emerge che gli atti rilevanti, sia fiscali che contabili, siano stati omessi dal commercialista senza la dimostrazione che il contribuente abbia vigilato adeguatamente al corretto adempimento dell’incarico affidato al mandatario.
Alla luce di tale principio la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha respinto l’appello proposto dalla  società contribuente per infondatezza dei motivi addotti. 
Nel caso di specie, la società - esercente attività di trasporti merci –in sede di accertamento fiscale oltre a non esibire la documentazione contabile prevista dalla vigente normativa tributaria e civilistica ha omesso la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 addossando il comportamento omissivo al commercialista (a nulla valendo la trasmissione tardiva della dichiarazione stessa). Pertanto, l’esimente dell’inadempimento del professionista,incaricato di tenere la contabilità,non poteva essere invocata non avendo fornito la società appellante elementi che comprovassero l’assenza della culpa in vigilando.

Testo integrale della sentenza