Sentenza del 02/01/2017 n. 8/29 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Requisito della “utilizzabilità” degli ambienti come parametro idoneo a definire “di lusso” una abitazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21812/2016, ha affermato che, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e quindi esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al DM Lavori Pubblici 2 agosto 1969 art. 6, in base la quale è il requisito della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro abitabilità, a costituire il parametro idoneo alla configurazione di una abitazione come "lussuosa". Nel caso in esame, sulla base degli esiti della perizia disposta dal C.T.U. nella quale era stata conteggiata una "superficie utile complessiva" ben superiore al limite che, ai sensi del summenzionato art. 6 del citato DM del 2 agosto 1969, qualifica una abitazione come "di lusso", sia la CTP che la CTR di Firenze hanno confermato la decadenza dell'agevolazione "prima casa", disponendo di conseguenza l'applicazione dell'IVA ordinaria del 21%.

Testo integrale della sentenza