Ordinanza del 26/06/2019 n. 17200/6 - Corte di cassazione

Requisiti per le agevolazioni sull’acquisto prima casa

In tema di agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa l’intempestivo trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l’immobile comporta la revoca del beneficio fiscale. A questa conclusione sono giunti i giudici di Cassazione, ribaltando quanto affermato dalla CTR e in accoglimento delle doglianze proposte dalla Agenzia delle Entrate. In base al ragionamento della Suprema Corte è irrilevante che il contribuente, in luogo di soddisfare il requisito del trasferimento di residenza entro 18 mesi, abbia invece soddisfatto il requisito alternativo ai fini dell’agevolazione di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo in cui si trova l’immobile. Tale requisito è stato, infatti, invocato solo in sede processuale e, non essendovene menzione nell’atto d’acquisto, non può essere più utilizzato dal contribuente per beneficiare dell’agevolazione fiscale.

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