Sentenza del 17/02/2021 n. 97/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Requisiti dell’errore nella revocazione

L’errore di fatto quale motivo di revocazione della sentenza è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti, per valutarne l’esistenza e il significato letterale. Non può riguardare, invece, l’attività di interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici. Esso deve essere rilevabile senza necessità di argomentazioni induttive, nonché essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione del giudice ritenuta erronea e la decisione emessa “deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa” (Cass. 14656/2017). Sulla base di tale principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Commissione Tributaria per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, ha respinto il ricorso per revocazione del contribuente. Nel caso di specie, il collegio ha evidenziato che il giudice di appello non è incorso in alcun errore di percezione nella valutazione dei fatti o della documentazione prodotta, bensì ha fornito un’interpretazione delle norme in tema di firma digitale e di consegna a mezzo pec diversa rispetto alle tesi del contribuente.

Testo integrale della sentenza