Sentenza del 04/10/2017 n. 825/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Requisiti del mutuo oneroso nell’ambito di un’operazione economico-finanziaria infragruppo

E’ valido il contratto di mutuo stipulato tra due società infragruppo anche se manca la previsione del termine di restituzione della somma. Secondo la Suprema Corte, infatti, il diritto di credito può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art. 1183 c.c., comma 2 (Cass. 14-3-1986, n. 1731). In base a tale ragionamento la CTR di Pescara ha accolto la doglianza sul punto espressa dall’appellante società soccombente in primo grado e si è poi diffusamente espressa anche sull’altro motivo di appello relativo al concetto di beneficiario effettivo ai fini della fruizione del beneficio fiscale richiesto dalla società estera. Sul punto i giudici abruzzesi osservano che le convenzioni contro le doppie imposizioni sono strumenti di diritto internazionale pattizio il cui godimento dei benefici è strettamente connesso alla circostanza che il contribuente che ne beneficierà sia un soggetto, in primis, sottoposto alla effettiva giurisdizione dell’altro stato contraente e, in secundis, che avrà la disponibilità effettiva del provento.

Testo integrale della sentenza