Sentenza del 20/01/2021 n. 47/4 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Remissione del debito e donazione indiretta

La remissione del debito è soggetta a imposta proporzionale di registro, pari allo 0,5%. La stessa non può essere qualificata come donazione indiretta e, conseguentemente, non può scontare l’imposta fissa. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Piemonte, che hanno accolto le istanze dell’amministrazione finanziaria e ribaltato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, si trattava di un avviso di liquidazione notificato al notaio rogante, recante la liquidazione dell’imposta di registro relativa all’atto di remissione di debito di un padre (creditore) a favore dei figli. Il notaio, facendo ricorso al criterio interpretativo di cui all’art. 12, comma 2, delle preleggi del Codice Civile, riteneva di dover sottoporre la remissione del debito all’imposta di donazione in misura fissa e non ad imposta di registro. Il notaio, infatti, aveva erroneamente qualificato la remissione del debito come donazione indiretta, fattispecie quest’ultima non espressamente disciplinata dal legislatore.

Testo integrale della sentenza