Sentenza del 11/11/2022 n. 7292/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche

Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche non rileva il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, ma occorre dimostrare che, nel perseguimento delle finalità associative, vi sia effettiva esplicazione di attività senza fine di lucro. Alla luce di tale principio, recentemente affermato nell’ordinanza n. 29800/2022 della Corte di Cassazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Napoli ha respinto l’appello dell’associazione ricorrente. Nel caso in esame risulta che la gestione dell'attività da parte dei soci dominanti è stata di tipo imprenditoriale, poiché finalizzata alla distribuzione di utili di gestione, solo formalmente usufruendo di una veste giuridica impropriamente qualificata come non commerciale al fine esclusivo di ottenere un trattamento fiscale di maggior favore.

Testo integrale della sentenza