Sentenza del 26/02/2020 n. 541/04 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Regime fiscale dell’impresa familiare

Ai fini fiscali l’impresa familiare ha natura individuale, pertanto, il titolare della stessa è l’unico soggetto al quale possono essere imputati obbligazioni ed adempimenti tributari. Secondo tali considerazioni, la CTR Puglia rigetta l’appello e conferma le posizioni assunte nella pronuncia impugnata dai giudici di primo grado, rilevando come, ai fini IRPEF, nel caso d’impresa familiare il soggetto che produce reddito ‒ e che ne ha la titolarità giuridica ‒ è l’imprenditore mentre i familiari si configurano quali titolari di diritti di credito nei confronti di quest’ultimo. Ne consegue, dunque, che l’accertamento di maggiori ricavi non può esser imputato ai familiari collaboratori che non sono contitolari dell’impresa familiare e i cui redditi sono da considerarsi come proventi di puro lavoro. 

Testo integrale della sentenza