Sentenza del 16/05/2019 n. 3033/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Regime dell’imposta unica sulle scommesse

L’imposta unica sulle scommesse è sempre dovuta sia dal ricevitore italiano, sia dal bookmaker estero privo di concessione, per gli anni di imposta a partire dal 2011. In ragione della norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 66, lettera b), della Legge n. 220 del 2010, l’assoggettamento ad imposta del ricevitore italiano collegato con bookmaker estero non autorizzato è escluso per gli anni  anteriori al 2011. La CTR romana, rifacendosi a tali precisazioni contenute nella recente sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale, ha rigettato l’appello della società contribuente. Nel caso di specie, infatti, gli atti impositivi impugnati risultano tutti pienamente legittimi poiché relativi alle annualità 2011,2012 2013, successive alla norma interpretativa sopra citata.

Testo integrale della sentenza