Sentenza del 26/02/2020 n. 110/1 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Regime dell’imposizione sulle scommesse secondo la Corte di Giustizia Europea

In materia di scommesse non è contrario alla normativa europea il regime impositivo di uno Stato membro che assoggetta  a tassazione sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati in esso stabiliti e, “in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse”. La Corte di Giustizia Europea, in relazione all’attività di raccolta scommesse in Italia, ha, in definitiva, chiarito che l’interpretazione dell’art. 56 TFUE non impedisce l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse di tutti gli operatori che esercitano la propria attività in tale ambito. Attraverso tale lettura risultano soggetti all’imposta sopra citata sia gli operatori che gestiscono le scommesse in  proprio, sia quelli che le gestiscono per conto di terzi, a prescindere dalla circostanza di essere titolari di una concessione e dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all’estero.

Testo integrale della sentenza