Sentenza del 20/11/2017 n. 52640/3 - Corte di cassazione

Reati tributari: efficacia estintiva del pagamento del debito residuo

In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilità (art. 13 del D. lgs n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del D. lgs n. 158 del 2015), per la quale i reati, di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto 74 del 2000, non sono punibili se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari sono stati integralmente estinti, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento. In tale ultimo caso, sostiene la Suprema Corte  che per il pagamento del debito residuo deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario. I giudici di legittimità, enunciando tale importante principio, hanno affermato come, alla luce del principio di uguaglianza, sia impossibile ritenere che il pagamento del debito tributario abbia efficacia estintiva solo nel caso in cui avvnega prima dell’apertura del dibattimento e non anche quando avvenga dopo tale limite, purchè prima del giudicato, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. 158 del 2015.

Testo integrale della sentenza